Per l’anno 2016 sono state riconfermate le aliquote applicate nel 2015 a parte l’esclusione delle abitazioni principali (L.208/15, art. 1 comma 14).
Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo con scadenza semestrale. L’acconto va versato entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.
L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto, la restante parte (90%) è dovuta dal proprietario.
Il tributo non va versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. (art.9 comma 6 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili – TASI – , approvato con delibera di Consiglio n. 81 del 26/11/2014).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 472/1997, il contribuente può regolarizzare eventuali inadempienze tributarie (omesso versamento) entro un anno dalla scadenza, utilizzando il ravvedimento operoso, prima dell’attività accertativa del Comune.